Articolo 1
La presente legge contiene le norme relative all’attuazione della Decisione Quadro dell’Unione Europea in materia di lotta al terrorismo, del 13 giugno 2002 (2002/475/RIF).
Articolo 2
Chiunque commette un reato ai sensi dell’articolo 3 è condannato per reati di terrorismo, qualora tale atto danneggi gravemente un’organizzazione statale o governativa e sia stato compiuto con l’intento di:
1. spaventare gravemente la popolazione o parte di essa;
2. costringere indebitamente un organismo statale o un’organizzazione internazionale ad adottare misure o ad astenersi dall’adottarle; o
3. destabilizzare o distruggere in modo grave importanti strutture di carattere politico, costituzionale, economico o sociale nell’ambito di un’organizzazione statale o governativa.
La pena comporta un periodo di detenzione che va da un minimo di 4 anni ad un massimo di 10 anni, o l’ergastolo.
Qualora il reato sia meno grave, la pena comporta la detenzione da un minimo di 2 anni ad un massimo di 6.
Articolo 3
Ai sensi della presente legge, i seguenti atti possono costituire reati di terrorismo:
1. omicidio volontario, Cap. 3, art. 1 del Codice Penale;
2. omicidio colposo, Cap. 3, art. 2 del Codice Penale;
3. minaccia aggravata, Cap. 3, art. 6 del Codice Penale;
4. rapimento, Cap. 4, art.1 del Codice Penale;
5. illegittima privazione della libertà, Cap. 4, art. 2 del Codice Penale;
6. danni aggravati, Cap. 12, art. 3 del Codice Penale;
7. incendio doloso e incendio doloso aggravato, Cap. 13, artt. 1 e 2 del Codice Penale;
8. devastazione che mette a repentaglio la popolazione; Cap. 13, art. 3 del Codice Penale;
9. sabotaggio e sabotaggio aggravato, Cap. 13, artt. 4 e 5 del Codice Penale;
10. dirottamento e sabotaggio del traffico aereo o marittimo, Cap. 13, art. 5.a) del Codice Penale;
11. sabotaggio in aeroporto, Cap. 13, art. 5.b) del Codice Penale;
12. diffusione di veleni o contagio, Cap. 13, art. 7 del Codice Penale;
13. possesso illegale di armi chimiche, Cap. 22, Art. 6.a) del Codice Penale;
14. reato doloso commesso con armi, Cap. 9, art. 7 del Codice Penale;
15. reati ai sensi dell’art. 21, terzo paragrafo del Act on inflammable and explosive goods (1988/868);
16. violazione con dolo degli artt. 25 e 26 del Military Equipment Act (1992/1300), relativo ad armi nucleari, radiologiche, biologiche e chimiche, apparecchiature ed altri sistemi per la diffusione di armi radiologiche, biologiche e chimiche, nonché parti e sostanze particolari di tali materiali;
17. reati ai sensi degli artt. 18 e 20 della Legge (2000/1064) sul controllo dei prodotti dual-use e dell’assistenza tecnica, relativi a tali prodotti o assistenza tecnica che potrebbero essere utilizzati nella produzione di ordigni nucleari, armi chimiche o biologiche;
18. traffico illecito e traffico illecito aggravato, artt. 3 e 5 della Legge (2000/1225) che penalizza i traffici illeciti, qualora il reato si riferisca a beni citati ai punti 14 e 17;
19. minaccia illecita; Cap. 4, art. 5 del Codice Penale, che include la minaccia di commettere una delle azioni citate nei punti da 1 a 18.
Articolo 4
Il tentativo, la preparazione o l’associazione al fine di commettere azioni terroristiche, o la mancata individuazione di tali reati sono atti punibili ai sensi del Capitolo 23 del Codice Penale.
Articolo 5
Chiunque commette un reato ai sensi del Cap. 8, artt. 1, 4-6, Cap. 9, art.4 o Cap. 14, art. 1 e 3 del Codice Penale, o si adoperi per la tentata commissione di tali reati, allo scopo di sostenere i reati di terrorismo vede considerare il fatto come circostanza aggravante nel quadro della valutazione penale, qualora l’azione non sia tale da essere punibile ai sensi dell’art. 2 o 4 o in quanto azione configurata come complicità in tale reato, oltre alle norme applicabili ad ogni fattispecie di reato ed ai regolamenti del Cap. 29, art. 2 del Codice Penale.
Articolo 6
I proventi derivanti dalla commissione dei reati come previsto nella presente Legge devono essere considerati sequestrati. Ciò si riferisce anche ai danni pagati per le spese connesse con tale reato, qualora l’azione di riceverli costituisca reato ai sensi della presente Legge. L’ammontare ricevuto può essere sostituito con un pari valore da dichiararsi sotto sequestro.
Articolo 7
I beni utilizzati per sostenere la commissione dei reati previsti nella presente Legge, o derivanti da tali reati, possono essere sotto sequestro, qualora ciò sia necessario per prevenire un reato o sussistano altre motivazioni particolari. Ciò si applica anche all'uso di un bene che ai sensi della presente Legge costituisca un reato, o ad altro impiego che costituisca un reato di questo tipo. Il bene può essere sostituito da un valore equivalente da dichiararsi sequestrato.
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